Descrizione
Un’agevolazione tributaria consiste in una deroga alla disciplina legislativa ordinaria che riduce l’importo dell’imposta dovuta all’ente. Il contribuente beneficia, quindi, di una riduzione dei costi fiscali. Le agevolazioni possono essere concesse nell’ambito di aiuti fiscali, disciplinati dalla normativa comunitaria, e in particolare dagli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
Dopo aver verificato le condizioni economiche del cittadino o il sussistere di dette condizioni, il Comune può decidere di concedere un'agevolazione per il pagamento dei tributi così come stabilito dal Regolamento comunale, come previsto dal Decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, art. 52, com. 1 che concede ai Comuni la possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie.
Approfondimenti
- Abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto non locata e non concessa in comodato gratuito occupata da cittadino italiano residente all’estero (AIRE) pensionato nel rispettivo paese di residenza (art. 1 c. 48 L.178 del 30/12/2020) – riduzione di 2/3 dell’imposta;
- (utenze domestiche) Le unità abitative non utilizzate prive di arredamento e non allacciate ai servizi pubblici di rete - riduzione alla sola parte fissa della tariffa (art.21 c.3 regolamento);
- (utenze non domestiche) Le unità immobiliari vuote e non allacciate ai servizi pubblici di rete – riduzione alla sola parte fissa della tariffa prevista alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) (art. 23 c.1 del regolamento);
- (utenze domestiche) Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni o autorizzazioni relative a pratiche urbanistiche, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori (art.5 del regolamento) – immobile non soggetto al pagamento dell’imposta.
- Situazione di grave disagio socio-economico per nuclei famigliari con ISEE non superiore a € 5.000 (art. 24 c.5 lett. b del regolamento) – riduzione del 30% della tariffa
- Riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (Art. 9, c.1, lett. c del regolamento - non si applica alle unità immobiliari rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
- Riduzione del 25% della base imponibile per le unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato ai sensi della L. n. 431/1998 (art. 13 del regolamento)
- Riduzione del 50% della base imponibile per l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto non locata e non concessa in comodato gratuito occupata da cittadino italiano residente all’estero (AIRE) pensionato nel rispettivo paese di residenza (art. 1 c. 48, L.178 del 30/12/2020).
- Riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari interessate da lavori di ristrutturazione che alla conclusione degli stessi conseguono la classe energetica massima prevista dalla normativa vigente. (Art. 9, c.1, lett. d del regolamento - non si applica alle unità immobiliari rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
- Riduzione del 100 % della base imponibile unità immobiliari ubicate negli ambiti NAF - centri e nuclei di antica formazione - interessate da interventi di ristrutturazione edilizia (Art. 9, c.2 del regolamento).
- Applicazione dell’aliquota dello 0,76 % per immobili produttivi ubicati sul territorio comunale interessati da interventi di ristrutturazione edilizia e destinati all'insediamento di nuove attività industriali e artigianali (Art. 9, c.3 del regolamento)